Obbligo di dotarsi di una posta PEC entro il 29/11/2011
Le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) e a darne comunicazione al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011.
Si evidenzia che i vantaggi dell’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale. Inoltre, considerato se sia il mittente che il destinatario sono titolari di una casella di posta elettronica certificata ai messaggi (e-mail) è riconosciuto valore legale analogo alla raccomandata A/R è necessario verificare con frequenza la propria casella al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.
SOGGETTI OBBLIGATI
La PEC è obbligatoria per le “imprese costituite in forma societaria” iscritte alla CCIAA e pertanto è richiesta a:
- società di persone (sas, snc);
- società di capitali (spa, sapa, srl);
- società semplici;
- società cooperative e mutue assicuratrici;
- associazioni.
Le imprese individuali sono escluse dall’obbligo in esame.
', '
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PEC
Per l’attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.
L’elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito:
Il gestore, oltre a garantire l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi:
- si interpone tramite ente edestinatario;
- comunica e registra l’avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente;
- comunica e registra la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario.
TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il termine per la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese è differenziato a seconda che la società sia già esistente al 29.11.2008 ovvero sia costituita successivamente.
Ai fini dell’adempimento in esame è opportuno verificare presso la competente CCIAA l’esistenza di particolari istruzioni in merito ai soggetti obbligati, alle modalità di comunicazione, ecc..
www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori
Se la data di costituzione della società è anteriore al 29/11/2008, il termine per effettuare la comunicazione è al 29/11/2011; per tutte le società costituite a partire dal 29/11/2011 la comunicazione è già avvenuta o avviene all'atto dell'iscrizione della stessa al Registro delle Imprese.
La comunicazione della PEC entro il prossimo 29.11 è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria e va effettuata:
- esclusivamente con modalità telematica utilizzando “ComUnica”;
- dall’amministratore della società ovvero da un soggetto incaricato (professionista) munito di procura. Ai fini dell’invio della comunicazione è necessario disporre della firma digitale.
SANZIONI PER L’OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC
L’omessa comunicazione della PEC comporta l’irrogazione della sanzione da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile (amministratore).
Entro 60 giorni dalla notifica è comunque possibile effettuare un pagamento "liberatorio" ridotto pari a € 412 (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile.